Affrontiamo con questi brevi note il reato di bancarotta, sia nella figura "documentale", che distrattiva con fraudolenza per tratteggiarne gli elementi essenziali ai fini della configurabilità del reato in chiave penale.
Tale reato è spesso sottovalutato dal soggetto agente, che quale che sia il ramo di impresa, ritiene il proprio operato "necessario" per l'impresa, convinzione rivelatasi piu' delle volte erronea e soggetta alle complesse maglie della giustizia penale.
In tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali. (Cass. Penale 10968/23)
Quale elemento psicologico occorre?
L'elemento psicologico dell'autore, il dolo generico.
"la definizione del dolo generico del reato in termini di consapevolezza e volontà di determinare, col proprio comportamento distrattivo o dissipativo, un "pericolo di danno per i creditori"" si traduce nel riconoscimento che "il reato in esame punisce non già, indifferentemente e sempre, qualsiasi atto in diminuzione del patrimonio della società ma soltanto e tutti quelli che quell'effetto sono idonei a produrre in concreto,
con esclusione, pertanto, di tutte le operazioni o iniziative di entità minima o comunque particolarmente ridotta e tali, soprattutto se isolate o realizzate quando la società era in bonis, da non essere capaci di comportare una alterazione sensibile della funzione di garanzia del patrimonio" (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446); fatti, questi ultimi, che si rivelano in radice - già sotto il profilo dell'elemento oggettivo - insuscettibili di essere ascritti al paradigma della fraudolenza (Sez. 5 n. 45230 del 16/09/2021., Rv. 282284).
E' opportuno poi evidenziare che la provenienza illecita dei beni non esclude il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale da parte dell'imprenditore.
La bancarotta distrattiva fraudolente
Come opportunamente evidenziato da Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv.
270763, "all'estremo opposto, la casistica giurisprudenziale consegna, non
sporadicamente, casi in cui la fattispecie concreta dà conto, in termini di immediata
evidenza distrativa (e al di fuori di qualsiasi logica presuntiva), della "fraudolenza"
del patrimoniale e, dunque, non solo dell'elemento materiale, ma anche del dolo del
reato in esame: ciò in ragione dei più vari fattori, quali, ad esempio, il collocarsi del
singolo fatto in una sequenza di condotte di spoliazione dell'impresa poi fallita ovvero in una fase di già conclamata decozione della stessa".
Prima di chiudere una considerazione, non è infrequente che agli imprenditori, o direttori, possa venire contestata anche la sola "bancarotta semplice" per operazioni aziendali imprudenti o rimesse alla sorte o al caso e che abbiano esposto l'impresa a grandi perdite in danno dei creditori. (Cass. 7417/23)
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