L'articolo 2358 cc prescrive una nullità assoluta per quei finanziamenti concessi dalla stessa Banca per l'acquisto esclusivo delle proprie azioni, e ciò con il chiaro scopo di evitare la dissoluzione del capitale sociale.
La norma infatti ammette tali operazioni solo a determinate condizioni ed in particolare con riferimento all'autorizzazione da parte della assemblea straordinaria ed alla fissazione di un prezzo medio ponderato su gli ultimi 6 mesi.
Ecco quindi che in assenza delle prescrizioni di legge tali finanziamenti edi relativi obblighi restituire devono ritenersi nulli per contrasto con le norme imperative
Questa la sintesi del Tribunale si Verona nella recente sentenza del 22 giugno 2022.
Infatti in si deve rilevare che l’art. 2358 cc, prevede un divieto chiaramente diretto ad impedire operazioni che possano determinare un’erosione anche potenziale del capitale sociale, nell’interesse dei creditori della società
(v. pronuncia Corte Cass. n. 15398/2013)
Trattasi nullità dell’atto per ragioni ancora più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell’atto. (Cass. Sez. Un. n. 26724/2007).
Nel caso di specie come già esposto non ci si trova davanti a un mero collegamento obiettivo tra un
qualsivoglia finanziamento erogato dalla Banca ed utilizzato “in autonomia” dal cliente per acquisti
azionari propri del finanziatore ma ad un vero e proprio collegamento intenzionale tale per cui la concessione del finanziamento, o la concessione al cliente di operare “a debito” è addirittura effettuata
intenzionalmente dalla Banca proprio allo scopo di finanziare l’acquisto/ sottoscrizione delle azioni o titoli della stessa banca finanziatrice, di tal che i negozi collegati risultano posti in essere intenzionalmente oltre che “obiettivamente” proprio e solo per conseguire acquisti finanziati vietati da
normativa imperativa : di qui la nullità negoziale.
Tale principio si può estendere anche alle società cooperative in assenza di delibera assembleare, stante l'inesistenza di una specifica deroga al riguardo.
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