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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Banca: Il conto corrente ed il valore del piano di rientro.

I contratti bancari devono essere redatti per iscritto, come previsto dall'art. 117 del Testo Unico #Bancario, a pena di nullità. Tale prescrizione comporta che le eventuali prescrizioni tra #Banca e Cliente, ove non abbiano una base scritta non potranno costituire autonoma fonte di obbligazioni, e cio' nemmeno nell'ipotesi in cui vi sia stato un piano di rientro, il quale avrà quindi un valore meramente ricognitivo, e non novativo di nuovi obblighi, né comporterà preclusioni inerenti i rapporti in essere. Questo il principio che si ricava nella recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di conto corrente bancario.


Infatti secondo la giurisprudenza della Cassazione in tema di conto #corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del #debito, non ne determina l'estinzione, nè lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicchè resta valida ed efficace la successiva contestazione della #nullità delle clausole negoziali preesistenti (Cass. 19 settembre 2014, n. 19792).






Consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia che non integra una fonte autonoma di obbligazione, avendo piuttosto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, la ricognizione di debito non può poi supplire alla mancata documentazione della pattuizione, soggetta alla forma scritta ad substantiam, da cui tragga origine il detto rapporto. Il principio è stato affermato in più occasioni con riguardo al tema degli #interessi ultralegali: si è detto, al riguardo, che per la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta ad substantiam e che perciò è a tal fine inidonea una ricognizione del debito, atto successivo alla costituzione di detto obbligo (Cass. 20 ottobre 2003, n. 15643; Cass. 14 gennaio 1997, n. 280; Cass. 16 marzo 1987, n. 2690).


Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riguardo alle altre pattuizioni, regolanti le condizioni praticate al cliente, contenute nei #contratti bancari: i quali, a norma dell'art. 117 t.u.b., devono essere redatti per iscritto (comma 1), a pena di nullità (comma 3).



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