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Immagine del redattoreAldo Lucarelli

Società: avviso di convocazione inesatto, quali conseguenze alla delibera dell'assemblea?

Il caso posto alla nostra attenzione riguarda l'ipotesi in cui l'avviso di convocazione dell'assemblea NON riporti in modo analitico quello che sarà l'oggetto della discussione in assemblea, con la particolarità che a mancare è proprio il punto relativo alla "approvazione del bilancio".

Ci viene chiesto quindi quale sia la conseguenza della delibera di una assemblea convocata per l'approvazione del bilancio?

L'approvazione del Bilancio da parte dell'assemblea della Società a Responsabilità Limitata è il momento più importante della vita sociale. Tale peculiarità e prescritta nell'art. 2364 a mente del quale quindi all'assemblea compete per l'appunto l'approvazione.


L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.


Cosa accade se l'avviso di convocazione previsto dall'art. 2366 in tema di Spa, ma utilizzato anche per le SRL non riporti gli argomenti che tratterà l'assemblea?

E' bensì esatto che, per non paralizzare la discussione, gli argomenti non espressamente indicati nell'ordine del giorno sono ammessi, ma purché si tratti di argomenti impliciti, consequenziali o accessori rispetto a quelli previsti.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. I, 17 novembre 2005, n. 23269; Sez. I, 27 giugno 2006, n. 14814) ha infatti chiarito che l'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, dell'elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno.

A tal fine, non è necessaria un'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un'indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l'adozione da parte dell'assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali ed accessorie.


Proprio a questo principio si è attenuta la recente giurisprudenza in un caso simile quando ha rilevato che l'ordine del giorno concernente modifiche nell'atto costitutivo con l'attribuzione di particolari diritti a singoli soci sul versante dell'amministrazione della società, non consentiva, per la sua delimitazione di oggetto e specificità di ambito, di ricomprendere anche una competenza della assemblea a deliberare su un oggetto diverso, attinente al diritto di taluni soci di nominare i membri del collegio sindacale, trattandosi di un tema nuovo e logicamente non incluso in quello espressamente indicato. Cass. Civ. 14766/2016.


In tali casi quindi la convocazione potrebbe ritenersi inesistente, in quanto non preannuncia quella che sarà la discussione in assemblea, con la dirimente conseguenza della "nullità della delibera di discussione" prevista dall'art. 2379 cc.


Sulla nullità della delibera priva di una corretta informazione dovuta ad un incompleto avviso di convocazione si segnala la sentenza Cass. Civile 22987 del 16 settembre 2019 che considera impugnabile nei tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci di SRL “le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazioni”, trattandosi di decisioni da considerarsi nulle, pure in difetto di una previsione espressa, per la sostanziale assonanza di tale forma di invalidità con quella espressamente dichiarata come dante luogo a nullità, di cui all’art. 2379 c.c.(dettato in tema di SPA).


A conferma del principio sopra richiamato in tema di “nullità”, va considerato che l’art. 2479 bis c.c., chiaramente ed inderogabilmente prevede non solo che la convocazione vi debba essere, ma ne prescrive anche il contenuto minimo e cioè “la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare”.

Le argomentazioni esposte portano a ritenere percorribile la strada della "nullità".


Legale Oggi a cura dell'avv. aldo Lucarelli

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