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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Asta, la casa non è persa se le clausole risultano abusive anche tardivamente.


Con la rivoluzionaria sentenza che abbiamo avuto modo di studiare, Cassazione Civile a sezioni unite 9479 del 6 Aprile 2023 la Corte di Cassazione ha "riscritto" i termini di impugnativa di tutti quei decreti ingiuntivi emessi a carico del consumatore sulla base di clausole poi ritenute abusive o vessatorie,
così riequilibrando le sorti di coloro che hanno o stanno rischiando di perdere la casa, oggi all'asta, per non aver fatto valere i propri diritti nei tempi giusti, ovvero nei 40 giorni di vigenza del termine di opposizione a decreto ingiuntivo.

Oggi, con le indicazioni dettagliate fornite dalla Cassazione Civile è possibile procedere sia in fase monitoria, che in fase esecutiva, sino al termine dell'asta, all'opposizione da parte del consumatore

che ravveda clausole abusive nel contratto di credito, mutuo o finanziamento da cui è stato richiesto il decreto ingiuntivo, e cio' è possibile anche a seguito di un controllo per così dire automatico disposto d'ufficio dal giudice.


Si tratta di una pronuncia rivoluzionaria che rimette nei termini migliaia di consumatori che avranno la possibilità di far valere i propri diritti anche se il proprio immobile era già all'asta.





Ma come è possibile tale nuova interpretazione?

L’art. 641 c.p.c. richiede che il decreto ingiuntivo sia “motivato”, ecco quindi che secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea proprio nella sentenza “SPV/Banco di Desio” necessitando il provvedimento che accoglie la domanda di ingiunzione di una motivazione che, pur “sommariamente, … dia atto della sussistenza dell’esame” in base al quale il giudice “ha ritenuto che le clausole in discussione non avessero carattere abusivo”, in modo da consentire al debitore consumatore di “valutare con piena cognizione di causa” (così la citata sentenza Ibercaja Banco) se occorra proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo.


E' necessario quindi che il consumatore abbia avuto la possibilità di comprendere che vi fossero clausole vessatorie e/o abusive da parte di un professionista (Banca o Finanziaria) in suo danno, e che il Giudice abbia potuto verificarne o meno la presenza.



Si tratta, dunque, di un obbligo di motivazione funzionale a dare al consumatore l’informazione circa l’assolvimento, da parte del giudice adito in via monitoria, del controllo officioso sulla presenza di clausole vessatorie a fondamento del contratto fonte del credito azionato dal professionista e che siano rilevanti rispetto all’oggetto della domanda di ingiunzione.


In quanto strumentale rispetto all’esercizio del diritto di difesa del consumatore nella fase processuale a contraddittorio pieno, una tale motivazione esige che nel decreto sia individuata, con chiarezza, la clausola del contratto (o le clausole) che abbia(no) incidenza sull’accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore e che se ne escluda, quindi, il carattere vessatorio


Vediamo nel dettaglio i passaggi oggi ammessi e previsti dalla Cassazione, si parlerà in termini tecnici, ove ne abbia la necessità non esitare a contattarci:


Nella Fase monitoria, quindi quella del decreto ingiuntivo


Il giudice del monitorio:


a) deve svolgere, d’ufficio, il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all’oggetto della controversia;


b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d’ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d’ingiunzione:


b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;


b.2) ove l’accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un’istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l’istanza d’ingiunzione;


c) all’esito del controllo:


c.1) se rileva l’abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze in ordine al rigetto o all’accoglimento parziale del ricorso;


c.2) se, invece, il controllo sull’abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell’art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;


c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l’avvertimento indicato dall’art. 641 c.p.c., nonché l’espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.


Nella Fase esecutiva, quindi quella relativa all'asta


Il giudice dell’esecuzione:


a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;


b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;


c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;


d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;


e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);


f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva - se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore.


Nella Fase di cognizione, quindi nella opposizione al decreto anche tardivamente, ovvero fuori termine:


Il giudice dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.:


a) una volta investito dell’opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l’esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l’accertamento sull’abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;


b) procederà, quindi, secondo le forme di rito, come in un normale causa civile


Così è stato deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, del 7 febbraio 2023, attendiamo l'applicazione pratica di tali rivoluzionari principi.






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