I finanziamento oggi sono sempre piu' spesso collegati ad assicurazioni volte a coprire il rischio che il titolare del finanziamento - debitore - non sia piu' in grado di pagare le rate, ad esempio del mutuo, del leasing, del factoring o altri generi di finanziamenti... ma siamo sicuri che siano nell'interesse del debitore?
Non sempre..
Ecco quindi che le Banche o le finanziarie richiedano accanto alla stipula del finanziamento, la copertura assicurativa, volta per l'appunto a coprire "il rischio inadempimento" a causa di eventi che possono colpire il debitore.
Vi sono diversi eventi coperti dall'assicurazione, dal caso vita - morte - alla perdita temporanea del lavoro, alla perdita della capacità lavorativa totale...
Il quesito che ci è stato prospettato è il seguente..
Se, stipulo un mutuo/finanziamento con annessa l'assicurazione per il caso di perdita del lavoro, dovrò pagare il debito?
Per rispondere alla domanda partiamo dalla disciplina del contratto di mutuo, che consente a chi lo stipula di ricevere somme, e per chi lo eroga, di ottenere come corrispettivo degli interessi. Il mutuo è spesso collegato ad una garanzia come l'ipoteca.
Ecco quindi che in caso in cui non vi sia l'ipoteca, con la quale la Banca si garantisce del rischio insolvenza, viene stipulata la polizza assicurativa, con cui il debitore, dietro il pagamento del premio, garantisce comunque la restituzione del capitale... ma siamo sicuri che detta polizza sia stipulata a favore del debitore?
Ove vi sia l'ipoteca, la Banca è già garantita per il capitale prestato, ma ciò esporrà il bene, ad esempio casa, alla espropriazione, ove non venga pagato il capitale.
Ecco quindi che l'assicurazione copre il rischio di perdere l'immobile ove a causa di un evento, come la perdita del lavoro non si riesca a far fronte alle rate mancanti..
E quindi veniamo alla risposta.
Nel caso in cui accanto al mutuo/finanziamento, venga stipulata una polizza assicurativa in favore dell'ente finanziatore, ove il debitore perda il lavoro, l'assicurazione pagherà all'ente finanziatore il debito residuo... ma attenzione alle successive conseguenze..
Va infatti evidenziato che spesso le polizze assicurative prevedono il diritto di surroga, ovvero il meccanismo con il quale una volta corrisposta la somma assicurata all'ente finanziatore, l'assicurazione si riverserà sul debitore per la surroga e quindi per il recupero della somma.
Questo è il caso dell'assicurazione volta a garantire la somma, contratta a favore dell'ente finanziatore.
Tutto dipenderà dalle clausole del contratto, e dei collegamenti che queste clausole assicurative avranno con il finanziamento posto alla base, attenzione quindi alle postille che si firmano, le quali potranno essere poste anche nell'interesse della Banca/finanziaria e non del debitore principale.
Recenti casi hanno visto affermarsi la validità di clausole assicurative nell'interesse della Banca/Ente e che prevedono quindi il diritto di surroga/sostituzione della compagnia assicuratrice nei confronti del debitore in caso di inadempimento di quest'ultimo, in relazione all'indennizzo pagato alla Banca per l'avveramento del rischio perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato.
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