Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto sull'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente piu' debole che abbia iniziato una nuova relazione.
L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.
- Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa.
A tal fine (però) il richiedente coniuge dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare all'epoca esistente.
A titolo esemplificativo per avere diritto ancora all'assegno - di carattere compensativo - l'ex coniuge economicamente debole deve dare la prova della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza del matrimonio terminato, oppure dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.
Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge, ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti per l'appunto di carattere "compensativo" per quanto operato in costanza di matrimonio e tenuto conto altresì della durata del matrimonio poi cessato.
Con tali principi la Cassazione celebra l'esistenza di un assegno di mantenimento svincolato dalla separazione in sé considerata, ed ancorato alle vicende della coppia durante l'esistenza del matrimonio poi terminato, ecco quindi la funzione "compensativa" della corresponsione, agganciata quindi a vicende della passata vita matrimoniale.
cfr Cass. Sez. Un.32198/21
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