Arbitrato: il pagamento fondo spese fuori termine determina lo scioglimento.
Mancato versamento del fonto spese in Arbitrato, cosa accade?
È possibile prorogare il termine di versamento?
Per rispondere analizziamo il punto di vista offerto dalla recente giurisprudenza.
La proroga del termine del versamento sarebbe logica tuttavia risulta errata in diritto secondo un recente orientamento.
Infatti l’articolo 816 septies c.p.c. stabilisce al primo comma che:
«Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell’anticipazione a carico di ciascuna parte».
Dispone poi il secondo comma che:
«Se una delle parti non presta l’anticipazione richiestale, l’altra può anticipare la totalità delle spese.
Se le parti non provvedono all’anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo
alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale».
previsione, quest’ultima, dettata a tutela degli arbitri stessi e fondata sui doveri di collaborazione incombenti sulle parti: tale facoltà, come la Cassazione ha già avuto modo di osservare,
non si concretizza peraltro per la mera richiesta, da parte degli arbitri, del versamento anticipato, occorrendo per contro, come si desume dall’impiego del termine «subordinare», usato dal legislatore, una specifica manifestazione di volontà diretta a condizionare la prosecuzione del procedimento al versamento in discorso (Cass. 11 settembre 2015, n. 17956).
Gli effetti dell’omesso versamento sono poi contemplati dal secondo comma dellarticolo citato:
essi ricadono sulle parti, le quali non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.
In conclusione secondo la recente giurisprudenza della Cassazione 3259,
La disposizione codicistica
non prevede che siano gli arbitri a dichiarare le parti sciolte dalla convenzione di arbitrato,
ma fa discendere lo scioglimento, ipso iure, dal mancato versamento del fondo spese:
se le parti non effettuano il versamento nel termine fissato dagli arbitri, non sono più, perciò stesso, vincolate alla convenzione di arbitrato.
Ecco quindi che fissato il termine questo dovrà ritenersi essenziale e pertanto non prorogabile in caso di omesso versamento di entrambi le parti.
Dubbi in Diritto Societario ed Arbitrato?
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