L'arbitrato è la modalità sempre più diffusa di risoluzione delle controversie tra privati, senza accedere ad un Tribunale.
Sempre piu' spesso, sia in ambito Societario, Bancario ed Assicurativo, la modalità di risoluzione delle controversie è la devoluzione ad un procedimento arbitrale.
Esistono altre modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie, tra cui la Negoziazione Assistita e la Mediazione, l'uso dell'una o dell'altra procedura dipenderà dagli interessi in gioco, visto che in alcuni casi prescritti dalla legge la Mediazione o almeno il tentativo di mediazione è obbligatorio, si pensi al caso delle ipotesi di malasanità.
Ove invece la scelta è rimessa alla libera determinazione delle parti accade sovente che sia l'arbitrato la modalità piu' utilizzata, soprattutto in tema di diritto societario e di dispute interne alle società. Non è infatti raro trovare negli statuti societari predisposti da commercialisti, avvocati o notai, una clausola di compromesso arbitrale a cui devolvere la controversia insorta tra i soci o tra le cariche sociali.
Ricordiamo che è costante la giurisprudenza in tema societario della non devolvibilità in arbitrato delle risoluzione di controversie su diritti indisponibili, e di annullamento di delibere societarie relative all'approvazione del bilancio annuale. (Cass. Civ. 13031/14).
Fatta tale premessa, scopo del presente articolo è quello di focalizzarsi sui tempi dell'arbitrato. Infatti come disposto dall'art. 820 del codice di procedura civile gli arbitri dovranno pronunciarsi entro un termine stabilito dalle parti, ed accettato nella convenzione di arbitrato.
La convenzione di arbitrato è quell'atto in cui l'arbitro, d'accordo con le parti chiamate, indica le modalità di svolgimento dell'arbitrato, e le regole da seguire che potranno essere di puro diritto o secondo equità.
Rimane quindi il nodo del termine; Se non è disposto dalla convenzione di arbitrato è la stessa legge che fissa il termine finale in 240 giorni dalla accettazione dell'incarico, termine entro cui l'arbitro è chiamato a depositare la propria decisione, appunto il "lodo" arbitrale.
Il termine puo' essere prorogato su richiesta delle parti, o in casi specifici come la necessità di assumere delle prove nel limite di 180 giorni. (art. 820 cpc). L'arbitrato attenzione che non è soggetto alla sospensione feriale, trattandosi di procedimento frutto di autonomia negoziale.
Ma cosa accade se non viene rispettato il termine per la pronuncia dell'arbitrato?
La risposta è prevista dalla combinazione degli articoli 821 e 829 cpc ai sensi dei quali il lodo è nullo ove non sia rispettato il termine prescritto o vi sia una proroga illegittima, ma attenzione, tale nullità si verifica solo se la parte che intende approfittarsi della norma, prima della deliberazione del lodo, abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza e quindi l'ipotesi di nullità.
Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano estinto il procedimento.
La ratio della norma è chiara, questa infatti impone alla parte che voglia denunciare la nullità del lodo per mancato rispetto del termine, di dichiarare la propria volontà di eccepire la nullità ben prima di conoscere l'esito del lodo, ed evitare così di proporre eccezioni di nullità solo strumentali all'esito del lodo infruttuoso.
Su tale aspetto si è occupata spesso la Cassazione, anche in un nostro recente caso, ed ha statuito che: "in tema di arbitrato, questa Corte ha avuto infatti modo di ribadire più volte che, ai sensi dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 6, il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è di per sè sufficiente a determinarne la nullità, costituendone il mero sostrato di natura fattuale, cui deve fare riscontro, ai sensi dell’art. 821 c.p.c., una manifestazione della volontà di far valere la decadenza, la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata, il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell’ambito del procedimento arbitrale, trattandosi invece di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest’ultima non può essere fatta valere (cfr. Cass., Sez. I, 23/01/2012, n. 889; 26/03/2004, n. 6069; 15/11/ 1984, n. 5771);"
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