Quale è la differenza tra il "soccorso istruttorio" ed il "soccorso procedimentale"?
Per rispondere al quesito possiamo precisare che il disciplinare di gara può prevedere delle forme integrative, ricadenti nel soccorso istruttorio, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.
Il soccorso istruttorio è previsto dall'art. 83 del c.a. e prevede che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Il disciplinare di gara potrebbe prevedere l'ammissibilità di una integrazione volta a sanare:
“l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda e dei documenti, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata o l’incompleta produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili”.
Ma attenzione il disciplinare non potrebbe prevedere un soccorso istruttorio così' ampio da prendere in considerazione carenze e/o incompletezze relative alla documentazione tecnica, cui inerisce la gara.
Questi i confini del soccorso istruttorio.
Quanto invece al soccorso procedimentale, deve rilevarsi che, esso è “utile per risolvere dubbi riguardanti ‘gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica’, tramite l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell’offerta, ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà del partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità”, laddove nella specie esso sarebbe piegato al superamento di un profilo di incompletezza dell’offerta e non alla mera chiarificazione del contenuto di un documento e/o di una dichiarazione comunque presentata.
Per concludere quindi il primo atterrà ad integrazioni documentali, nei limiti delineati, e quindi con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica,
Tale limite all’operatività del soccorso istruttorio costituisce applicazione diretta del principio di tutela della parità tra gli offerenti, il cui corollario è individuabile nel principio di immodificabilità dell’offerta.
Il secondo, quello procedimentale, avrà invece profili interpretativi e chiarificatori che non potrà sfociare nel superamento della incompletezza dell'offerta.
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