Quale è il limite del ricorso al "soccorso istruttorio?
Per rispondere al quesito possiamo precisare che il disciplinare di gara può prevedere delle forme integrative, ricadenti nel soccorso istruttorio, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.
Il soccorso istruttorio è previsto dall'art. 83 del c.a. e prevede che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Il disciplinare di gara potrebbe prevedere l'ammissibilità di una integrazione volta a sanare:
“l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda e dei documenti, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata o l’incompleta produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili”.
Ma attenzione non può venire accordato il soccorso istruttorio (art. 83, comma 9, Codice dei contratti pubblici)
qualora l’applicazione di tale istituto venga a confliggere con il principio dell’auto responsabilità delle imprese partecipanti alla gara di appalto,
in base al quale ogni concorrente sopporta le eventuali conseguenze causate da errori e/o omissioni commessi nella fase di presentazione della documentazione o per inadempimenti di carattere procedimentale comportanti ope legis l’esclusione dalla procedura di evidenza pubblica.
Infatti, l’invito alla regolarizzazione e/o integrazione comporterebbe la palese violazione del principio della par condicio tra le imprese concorrenti.
Questi i confini del soccorso istruttorio!
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