Secondo l'ultima pronuncia della Corte di Cassazione 12/2024 la Revoca da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del rating può derivare dalla mancata comunicazione di elementi che intaccano i requisiti oltre che sussiste un obbligo di comunicazione dell'impresa di tali eventi entro il termine perentorio di 10 giorni.
Prima di tutto ricordiamo che ai sensi del sito web della AGCM Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta.
Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
sede operativa in Italia;
fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda;
iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda;
rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento.
Tale riconoscimento prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre “stellette”.
Tutte le aziende che conseguono il rating di legalità possono fruire di una serie di vantaggi. Il primo si esplica sul piano reputazionale. Il secondo è riconducibile ai benefici previsti in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle banche
Tutta la procedura di Rating é disciplinata dal regolamento 24075/12 della AGCM che legifera in termini di requisiti termini durata ed obblighi tra cui gli obblighi informativi.
Ed infatti ai sensi dell’art. 7, Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la revoca del predetto rating di legalità ed il divieto di ripresentare la domanda di attribuzione del rating per un anno dalla cessazione del motivo ostativo in caso di inottemperanza agli obblighi informativi gravanti sull’impresa costituiscono sanzioni in senso stretto aventi natura punitiva, cui si applicano i principi fissati dalla l. n. 689/1981 in tema di sanzioni amministrative, pertanto, è necessario che in capo alla società sanzionata sussista l’elemento soggettivo quindi un requisito inerente il profilo di colpa.
AGCM il rating di legalità
Ecco quindi che una misura cautelare ad esempio un provvedimento del G. i. p. con cui si dispongono gli arresti domiciliari in capo al rappresentante legale, é provvedimento che rappresenta un evento che incide sul possesso di un requisito obbligatorio ai sensi dell’art. 2 del Regolamento, di cui la Società é tenuta a farne comunicazione alla A.G.C.M. entro 10 giorni pena la sanzione amministrativa.
É opportuno sottolineare che ai sensi dell'articolo 6.4 del regolamento In caso di perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 2, l’Autorità con proprio provvedimento dispone la revoca del rating con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno.
Laddove il rating sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o mendaci relative ad elementi diversi dai requisiti di cui all’articolo 2, l’Autorità dispone la revoca a far data dal momento in cui viene a conoscenza della natura falsa o mendace della dichiarazione.
Secondo il Tar Lazio 13576/23 poi la revoca gravata è dipesa unicamente dalla violazione dell’obbligo formale di comunicazione del provvedimento prefettizio a carico dell’impresa, in violazione dell’articolo 7 del Regolamento.
La revoca del rating non ha, com’è noto, natura sanzionatoria, rappresentando il beneficio de quo null’altro che uno strumento premiale per le imprese; di conseguenza, l’Autorità deve essere messa al corrente, prontamente e costantemente, di ogni vicenda che potenzialmente potrebbe compromettere l’onorabilità dell’operatore (e quindi il mantenimento del titolo premiale).
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