La stazione appaltante può provvedere alla modifica dei contratti durante il periodo della loro efficacia, allorchè sopravvengano esigenze tali da incidere sulle modalità esecutive delle prestazioni oggetto del contratto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, la variante contrattuale è ammessa al ricorrere dei seguenti presupposti:
- la sopravvenienza di circostanze impreviste ed imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice;
- la mancata alterazione della natura generale del contratto;
- l’eventuale aumento del prezzo nei limiti del 50 per cento del valore del contratto iniziale.
Appalto e modifiche contrattuali
L'Appalto e modifiche contrattuali nel corso dell' esecuzione
La variante non deve, però, sostanziarsi in una modificazione radicale del contratto, con conseguente alterazione della natura generale del contratto e connessa elusione della disciplina del codice degli appalti.
Nella fattispecie in esame, il CdS 6797/23 non riscontrava tale stravolgimento del contratto, atteso che la variazione non investiva la natura complessiva del contratto; l’oggetto della prestazione non era mutato, dal momento che era richiesto soltanto lo svolgimento di lavori aggiuntivi rispetto a quelli originario.
Avv Aldo Lucarelli
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