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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

APPALTI: Nuove linee Anac.

Sono state emanate nuove linee guida da parte della #Autorità Nazionale Anti Corruzione, non si tratta di novità ma di un approfondimento ed esplicazione volta a dare chiarezza su alcuni campi come gli Illeciti Professionali su cui ci eravamo già sofferti in passato su questo Blog.


Non soltanto una sentenza di condanna ma anche un rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale o un’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’amministratore della società interessata possono incidere sulla moralità professionale di un’impresa e causarne l’esclusione da una #gara #pubblica. È quanto previsto dalle nuove linee guida approvate dall’Autorità Nazionale #Anticorruzione e sottoposte dal 18 gennaio al 28 febbraio alla consultazione pubblica online sul sito di Anac. L’atto è destinato alle #stazioni #appaltanti che devono verificare la sussistenza della causa ostativa prevista dall’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater), del codice dei contratti pubblici e agli operatori economici che si trovino a rendere le dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti per partecipare alle gare.



Il documento si prefigge di agevolare tutte queste attività, riducendo i casi di errore e favorendo la diffusione di best-practice anche per diminuire il contenzioso sulle esclusioni dalle gare da sempre molto elevato.

Le linee guida stabiliscono che gli #illeciti professionali gravi possano essere causa di esclusione dalle #gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell’illecito.


Si fa riferimento a provvedimenti di rinvio a giudizio, cautelari e di condanna, anche non definitiva, per reati commessi nell’esercizio della professione come ad esempio l’abusivo esercizio di una professione, i reati fallimentari, i #reati tributari, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio, i reati #urbanistici, i reati di corruzione fermo restando che le condanne definitive costituiscono motivo di esclusione automatica dalla gara.


La stazione appaltante valuta, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, anche le condanne dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per illeciti antitrust gravi, le sanzioni comminate dall’ Anac, le false informazioni rese dai concorrenti alle gare e le carenze nell’esecuzione di precedenti appalti.

L’esclusione dalla gara di appalto non è automatica ma comporta l’obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di propria competenza. In caso di esclusione, la durata dell’interdizione dalle gare pubbliche è di tre anni. Gli illeciti vengono inseriti nel Casellario informatico da Anac su segnalazione delle stazioni appaltanti: nel 2021 le comunicazioni di esclusione iscritte nel Casellario informatico ammontano a circa 300 che rappresenta il 33 per cento del totale delle comunicazioni. Le nuove linee guida suggeriscono agli operatori economici misure di self-cleaning da mettere in atto per evitare l’esclusione dalle gare.


Tale pubblicazione segue il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che vedrà una serie di interventi su tutto il territorio nazionale, in attuazione del quale il ruolo di controllo dell'ANAC sulle stazioni appaltanti e sulla qualificazione giuridica dell'articolo 80 avrà un impatto notevole.


Fonte Anac

Legale Oggi



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