Ci é stato chiesto se in tema di responsabilità del Direttore dei Lavori esista una data iniziale oppure questa può essere fatta valere in qualunque momento.
La domanda nasce dal fatto che é prassi attendere il collaudo o l'ultimazione dei lavori al fine di verificare la rispondenza al progetto e le eventualità di responsabilità in capo al direttore dei lavori da parte del committente.
Il punto che a volte pur ben consapevoli della difformità, si suole attendere il collaudo per la prova di tali difformità ed il grado di esse, con il rischio di attendere troppo.
Si pensi infatti a quei lavori ultimati per la fine dell'estate con collaudi fissati a 180 giorni quindi nella primavera dell'anno successivo.
Ecco quindi che il quesito nasce dalla necessità di non aspettare l'ultimo momento ammesso dalla normativa.
In tale prospettiva la Cassazione ha di recente precisato che
In tema di appalto, la responsabilità del direttore dei lavori per vizi costruttivi può configurarsi anche in corso d'opera, non presupponendo che la prestazione professionale sia stata resa, pur a fronte di revoca dall'incarico, fino all'ultimazione dei lavori e al relativo collaudo. Cass. 23858.22
Quindi almeno in tema di responsabilità si potrà valutare il da farsi anche in epoca antecedente il collaudo, sebbene a livello pratico tale soluzione apparirà complicata per quanto riguarda le prove da utilizzate.
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