Dopo l'arrivo del Covid tutto é cambiato, dagli appuntamenti alle lezioni on line fino alla gara telematica,
Ma l'uso della tecnologia a distanza viola il principio di trasparenza per l'apertura delle offerte tecniche in una gara pubblica per un appalto?
Sussiste l'assenza di pubblicità e trasparenza?
Secondo la recente giurisprudenza in tema di Codice degli Appalti, art 58, la risposta é negativa.
Infatti la modalità telematica di svolgimento della gara, con caricamento della documentazione su piattaforma informatica messa a disposizione dei concorrenti, consente di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un’immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica.
Siffatta modalità di espletamento della procedura di gara è stata ritenuta dalla stessa giurisprudenza idonea a garantire la trasparenza, anche in assenza di seduta pubblica, anche per l’apertura delle offerte tecniche (e di quelle offerte economiche), per la maggiore sicurezza quanto alla conservazione dell’integrità degli atti che offre”
Se la risposta sembra chiara, ad avviso di chi scrive il punto debole del ragionamento sta nella previsione della gara telematica nel senso che detta modalità dovrà avere adeguata pubblicità preventiva in modo che il partecipante sia messo in condizione di sapere sin dall'inizio sia le modalità di apertura delle offerte che le effettiva modalità di controllo dei propri diritti di verifica e di partecipazione.
Per concludere se sembra logico oggi concedere spazio alla tecnologia é necessario che la lettera di invito o il bando di gara esplichino in quale modo é possibile per l'utente verificare a posteriori la regolarità delle aperture e dello svolgimento, mediante l'accesso agli atti anche dei registri delle gara telematica.
Studio Legale Angelini Lucarelli
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