Come noto l'articolo 95 del d.lgs 50/2016 stabilisce i criteri di aggiudicazione dell'appalto, precisando che "I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell’offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti."
Nel successivo comma 6 lettera e) specifica che "e) l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto"
Ove un bando - lex specialis - inserisca tra i requisiti aggiuntivi le qualifiche e le esperienze del personale nell'appalto, si potrà quindi parlare di requisiti "premiali" che qualificano la scelta del contraente, ma quali sono i limiti dei requisiti soggettivi, si puo' parlare negli Appalti, la fine dei criteri premiali? in relazione ai requisiti oggettivi di partecipazione?
Appalti, la fine dei criteri premiali?
E' legittimo l'uso di criteri premiali? Per rispondere a tale quesito, volto alla eventuale caducazione del bando in sede di ricorso amministrativo, riportiamo alcuni passi della recente giurisprudenza, secondo cui non è fondata la censura di indebita commistione tra requisiti di carattere soggettivo e requisiti di valutazione, con particolare riferimento ai criteri di attribuzione del punteggio previsti per l’offerta tecnica del disciplinare (anzianità di conseguimento dell'attestato ) ed ove il disciplinare, che prevede l’attribuzione di un punteggio specifico per la “Adozione di misure e strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro”.
Ed infatti,
..posto che l’art. 95 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, contiene una elencazione dichiaratamente esemplificativa dei criteri di valutazione dell’offerta (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 12 ottobre 2020, n.10326), si osserva, in linea generale, che il divieto di commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione non risulta eluso o violato allorché i profili organizzativi non siano destinati ad essere apprezzati in quanto tali (in modo, cioè, avulso dal contesto dell'offerta, come dato relativo alla mera affidabilità soggettiva), quanto piuttosto quale garanzia della prestazione del servizio secondo le modalità prospettate nell'offerta, vale a dire, come elemento incidente sulle modalità esecutive dello specifico servizio e, quindi, come parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell’offerta (in termini, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 6 marzo 2017, n.1293).
Il criterio premiale può quindi valorizzare in senso oggettivo l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, in linea, peraltro, con l’art. 95, comma 6 lett. e), del d.lgs. n. 50/2016, in quanto l’anzianità di conseguimento dell’attestato UNI-XXX obiettivamente può incidere sui livelli di esecuzione dell’appalto in considerazione della specifica attinenza del profilo, delle competenze e delle conoscenze specifiche del manager della sicurezza rispetto ai servizi oggetto di affidamento. (Tar Roma n. 11281/2023)
Analoghe considerazioni valgono per il criterio volto all’adozione di misure e strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro, trattandosi di requisiti qualificanti l’offerta.
Ed il nuovo codice degli appalti..
E' solo il caso di evidenziare che il nuovo codice degli appalti, D.lgs 36/23 prevede criterio rubricato nel nuovo art. 108 ove è valorizzato il concetto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita. Importante novità sul tema riguarda l’eliminazione del tetto massimo del 30% per il punteggio economico relativo all’elemento costo e conseguentemente il tetto minimo del 70% riferito alla qualità, il tutto però in attesa di vedere nei successivi mesi quale sarà l'implementazione con il concetto di "reputazione di impresa" previsto dal fascicolo virtuale di ANAC nel nuovo articolo 109.
Attendiamo la giurisprudenza sul tema al fine di verificare se vi sarà il superamento dei criteri premiali in favore di una ponderazione solo matematica, o diversamente una nuova valorizzazione della "reputazione aziendale".
Avv. Aldo Lucarelli
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