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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Appalti, l'esclusione per irregolarità contributive non sempre é automatica.


Un debito erariale, esecutivo ed in riscossione può essere motivo di esclusione dalla gara di appalto?


Si, tale requisito é stato ritenuto sufficiente per determinare l'esclusione e ciò anche ove sia di poco stata superata la soglia di legge.

Come precisano i Tar e di recente quello della Lombardia infatti E’ legittima l’esclusione dalla gara di appalto dell’impresa che sia risultata priva dei requisiti riguardanti la regolarità contributiva in presenza di un debito verso l’erario accertato dall’Agenzia delle Entrate a nulla rilevando che l’importo risulti di poco superiore alla soglia massima di € 5.000,00 previsto dalla legge vigente in materia stante la tassatività dei presupposti normativi e dei criteri di valutazione.





E le sospensioni Covid 19?


Secondo il recente orientamento del Consuglio di Stato la sospensione introdotta dalle norme per fronteggiare l'emergenza sanitaria nel Paese non può che essere riferita ai nuovi avvisi e non ai pregressi già scaduti, in coerenza con le finalità di evitare un aggravio per chi si trovi in difficoltà a causa delle restrizioni e delle misure per evitare i contagi. Assegnare ad essa altro significato comporterebbe un ingiustificato effetto di generale 'sanatoria' (sospensione) non voluto dal legislatore e non in linea con le finalità della disciplina”.


Ecco quindi che il RUP secondo larticolo 31 potra derminare l'esclusione per irregolarità fiscali e contributive di un concorrente, ai sensi dall’art. 80, (Codice dei Contratti Pubblici.


Tutto chiaro?


No infatti dallo scorso Ottobre é stato precisato dal Mef che nella soglia dei 35.000 euro è comunque entro il 10% della gara, l'esclusione ai sensi dell'art 80 non é automatica ove si tratti di cartelle impugnate o non definitive.


per ogni esigenza



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