Oggi trattiamo di un argomento molto "caldo", l'esclusione dalle comparazioni delle offerte nelle procedure avviate sotto soglia previste dall'art. 36 del codice degli appalti ed il caso delle procedure negoziate oggi particolarmente di successo, ma non prive di insidie.
La normativa post Covid ha reso assai appetibili dette procedure negoziate, che sebbene abbiano la struttura di un invito a negoziare, sembrano maggiormente vicine ad una semplice comparazione delle offerte, lato tecnico e lato economico, con punteggi che variano in base alle strutture, il tutto sempre senza bando ma sulla base di una lettera di invito (art. 63)
In particolare il decreto semplificazioni ha prorogato sino al 30 giugno 2023 la deroga all'art. 36 c.a. e quindi ha fissato la soglia di € 139.000 (soglia comunitaria) per l'affidamento diretto di servizi e forniture, e la procedura negoziata senza bando con invito di 5 operatori al di sopra di detta soglia.
Invece è previsto il tetto di € 150.000 per l'affidamento diretto di lavori, e la procedura negoziata al di sopra dei 150 e sino a 1 mln, e poi idem, ma con invito di 10 operatori per i lavori oltre la soglia del 1 mln.
Quello che qui interessa è l'applicazione ai contratti sotto soglia dei criteri di aggiudicazione e degli sbarramenti immessi nella procedura negoziata prevista dall'art. 63 senza bando ma con delibera della stazione a contrarre - ove sono indicate le motivazioni della scelta di tale procedura - e successiva lettera di invito ove è individuato il criterio di aggiudicazione, i requisiti, le regole, il servizio.
E' solo il caso di evidenziare che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.
Quindi, con una lettera nella quale sono indicati gli elementi essenziali della prestazione richiesta, la stazione appaltante invita gli operatori economici selezionati a presentare offerte che saranno oggetto della negoziazione.
Oggi a seguito del decreto Sblocca Cantieri le due modalità Minor Prezzo/Offerta Economicamente piu' vantaggiosa sono state equiparate.
La modalità "minor prezzo" tuttavia presuppone l'individuazione del prezzo "anormalmente basso", con la presenza di una soglia chiamata denominata di anomalia.
Mentre l'offerta economicamente piu' vantaggiosa tiene conto non solo del valore economico, (prezzo) ma di altri elementi e confronta prezzi e costi delle offerte con riguardo al miglior rapporto costo/efficacia in relazione al ciclo di vita del prodotto, servizio o lavoro.
I costi del ciclo di vita comprendono tutti i costi legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro, sostenuti dall'amministrazione, dagli utenti, oppure dovuti a fattori esterni.
E' il caso dell'usura dei mezzi nel caso di un servizio di scuola bus, o del servizio sostitutivo caso neve, o altre vicende legate al servizio.
Quindi la stazione appaltante dovrà fornire i dati ed il metodo di calcolo che utilizzerà nella attribuzione di un determinato punteggio.
L’offerta che presenterà il prezzo o il costo più vantaggioso in rapporto al criterio di comparazione costo/efficacia quale costo del ciclo di vita si aggiudica la gara.
Il punto è, ma l'offerta economicamente piu' vantaggiosa puo' essere esclusa se non è sufficiente la parte tecnica? Immaginiamo che la gara preveda il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa in relazione alla fornitura di un servizio come lo Scuola Bus per una stazione appaltante come un Comune.
La manutenzione degli Autobus, gli oneri per la sicurezza, i protocolli anti covid costituiranno elementi esterni, che andranno ad incidere sull'offerta economicamente piu' vantaggiosa prima che venga valutata la parte economica.
Ecco quindi che il criterio dell'offerta "economicamente piu' vantaggiosa" comprende delle insidie non sempre facilmente individuabili a primo impatto.
Vince chi offre il minor costo? No, vincerà chi offrirà il miglior rapporto tra minor costo/adeguatezza del servizio, secondo i criteri determinati dalla stazione appaltate.
Ecco quindi che bisogna verificare - prima di avviare la partecipazione ad un procedura negoziata - che il criterio utilizzato, ovvero il metro della offerta piu' vantaggiosa, abbia la clausola di sbarramento che non consente di valutare complessivamente l'offerta in sé ma sia suddivisa a fasi, in modo che una offerta tecnica ritenuta insufficiente non consenta nemmeno di valutare l'offerta economica.
Solo quindi previa analisi della soglia di sbarramento si potrà valutare l'offerta economica, e quindi il punteggio nel suo complesso, altrimenti l'esclusione "preliminare" non renderà possibile la valutazione complessiva della proposta.
Prima di chiudere quindi consigliamo di
- valutare la presenza di soglie di sbarramento tecniche presenti nella procedura negoziata;
- valutare con un esperto la delibera a contrarre e la lettera di invito, e verificare quali siano i criteri applicati.
- procedere sempre ad effettuare l'accesso agli atti di gara post gara, con la richiesta dei verbali di valutazione affinché si possa avere la contro-prova dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, e/o sia necessario individuare la soglia di anomalia del minor prezzo.
normativa di riferimento:
articoli 36-63-95 D.Lgs 50/2016.
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