La giurisprudenza qualifica il Consorzio stabile, quale operatore economico costituente un’impresa collettiva operante mediante un patto consortile con le imprese consorziate avente finalità mutualistica. (TAR Bologna 975/21).
Da ciò discenda la possibilità per il Consorzio di utilizzare tanto le risorse proprie, quanto quelle delle imprese ad esso consorziate, avente uno scopo mutualistico.
Per ciò che riguarda l’avvalimento del Consorzio nella veste di impresa ausiliaria si deve rilevare che, secondo l’oramai consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa, è pienamente ammissibile e legittimo senza ricadere nel fenomeno – non consentito dall’ordinamento – del c.d. “avvalimento a cascata”
È solo il caso di precisare che nella l'Anac ha precisato che «si configura avvalimento a cascata quando l'impresa ausiliaria si avvale a sua volta dei requisiti di un'impresa terza e tale non è il caso di consorzio stabile che dichiara di “avvalersi” di un'impresa esecutrice».
Quanto al contenuto Il contratto di avvalimento non deve quindi necessariamente spingersi, ad esempio, sino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale. Tuttavia, l’assetto negoziale deve consentire quantomeno “l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione”
a cura dell'Avvocato Aldo Lucarelli
Consiglio di Stato, sez. IV, 11 maggio 2020 n. 2953; Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2017, n. 3682, e CdS 6212/21.
Riferimenti normativi:
art. 45 d.lgs. n. 50/2016
art. 89 d.lgs. n. 50/2016
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