Torniamo a parlare di perimetrazione della sede farmaceutica, soprattutto ove manchino locali idonei all'apertura, è possibile proporre una istanza di riperimetrazione al Comune?
La risposta dovrebbe essere affermativa, soprattutto se il Comune non ha adeguatamente ponderato gli interessi in gioco tra farmacie limitrofe ed accessibilità al servizio farmaceutico nelle zone di nuova istituzione.
Questa la sintesi del pensiero del Tar Lazio che ha accolto il ricorso di alcuni farmacisti attesa l’impossibilità di reperire un locale idoneo nell’ambito dell’originaria perimetrazione comunale e così nel bilanciamento degli interessi contrapposti tra farmacie esistenti e farmacie di nuova istituzione in zona sfornita di strutture idonee, viene ad essere privilegiata la possibilità di riesaminare la perimetrazione.
Non si tratta di una vittoria netta ma di un “peso” che la Giustizia Amministrativa pone a carico del Comune che nell'esaminare le istanze di parametrazione territoriale deve comunque adeguatamente motivare e porre adeguata istruttoria soprattutto ove manchi il servizio nelle neo-istituite sedi e non vi sia la prova di un concreto pregiudizio per le farmacie esistenti.
Per il Tar infatti l’amministrazione sarebbe obbligata “ad assumere ogni legittima iniziativa tale da consentire all’assegnatario della sede farmaceutica neo-istituita, di poter concretamente e tempestivamente porre in attività la farmacia e dare così corso allo svolgimento del relativo servizio pubblico in favore della collettività (dei residenti all’interno della fascia perimetrale), a prescindere dalla conclamata e documentata difficoltà – eminentemente pratica – di reperire un locale idoneo interno della suddetta fascia territoriale”
Infatti l’art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, stabilisce che l’individuazione delle zone nelle quali collocare le farmacie è volta “al fine di … garantire una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico” e quindi “al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico … tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”;
Conclude quindi il Tribunale Romano che il provvedimento di rigetto dell'istanza di riperimetrazione, laddove considera esclusivamente le esigenze, pur meritevoli di tutela, degli operatori economici (già) insediati in altre zone, viola l’art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012.. in quanto pretermette di valutare altre soluzioni alternative idonee ad assicurare “un'equa distribuzione sul territorio” delle sedi farmaceutiche in modo da garantire comunque “l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”... e non individua alcuna soluzione in grado di porre rimedio, anche in via transitoria, al grave disagio accertato in cui si trovano, tutt’ora, i cittadini che risiedono in quella parte del territorio comunale, limitandosi a respingere l’istanza dei ricorrenti;
Giova tuttavia ricordare che in sede di revisione, se le amministrazioni comunali confermino il numero delle farmacie, l stesse dovranno verificare l’eventuale applicazione dell’art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 sul potenziale “decentramento” in zone investite da un notevole spostamento demografico.
“Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall’Istituto nazionale di statistica”. (art. 2 Legge 2 aprile 1968, n. 475)
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