In tema di responsabilità degli amministratori si deve rimandare alla disciplina dell'art. 2476 del codice civile, secondo cui
"Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso"
Ma come valutare la responsabilità degli amministratori, di un consiglio di amministrazione o di un amministratore delegato, in relazione ad una specifica operazione societaria?
Si pensi ad esempio all'acquisto di un ramo di azienda, che poi si è rivelato essere un investimento disastroso.
Parte del pensiero giuridico ha sempre posto l'accento sul tipo di responsabilità che deve essere valutata "ex ante" ovvero sulla base delle informazioni che si avevano prima dell'attività posta in essere e non ex post, ovvero alla luce dei risultati dell'affare.
Sul punto riportiamo una recente giurisprudenza secondo cui, in materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l’insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse da compiersi “ex ante” secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere (vedi ex plurimis Cass. n. 15470/2015).
Ecco quindi che in tale prospettiva, tenuto conto che l’acquisizione di rami aziendali non è di per sé irragionevole se avviene a prezzi vantaggiosi e in presenza di un piano di rilancio, come correttamente osservato dalla sentenza della Corte d’Appello di Venezia (sentenza 463/18) che ha ritenuto costituire atto di mala gestio non la scelta in sé bensì l’acquisto di un ramo d’azienda gravemente indebitato e dissestato, ove però questi non sia accompagnato (come nel caso di specie) dalla contestuale adozione di adeguate risposte organizzative idonee a consentirne il rilancio.
Quindi è l'assenza di un piano di rilancio a costituire elemento di responsabilità, e non l'acquisizione rivelatasi sconveniente.
Come anticipato, la Corte d’Appello di Venezia ha fatto buon uso di tale principi, compiendo una valutazione che, oltre ad essere giuridicamente ineccepibile, deve essere sottratta al sindacato del giudice di legittimità in quanto adeguatamente motivata (Cass. n. 9985/2019, Cass. Civ. 2172/2023.
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