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Immagine del redattoreStudio Legale Angelini Lucarelli

Agenzia delle Entrate: Scatta L'obbligo di invito al contraddittorio.

Agenzia delle Entrate, come funziona l'obbligo di invito al contraddittorio.


Sintesi: obbligatorio per imposte dirette ed IVA.

Escluso: quando vi é fondato pericolo per la riscossione oppure avvisi di accertamento parziale oppure casi in cui sia stata rilasciata copia di un processo verbale di chiusura, da parte degli organi di controllo, ad esempio in caso di verifica a cui segue il rilascio di un processo di constatazione, oppure ci siano altre forme di partecipazione.


Scopo: partecipazione del privato;


Rimedi: impugnazione dell'atto ove si dimostri il mancato rispetto del contraddittorio da parte dell'ufficio e la peoficuitá di tale contraddittorio ove esperito in tempo.


Con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 è stato introdotto l’obbligo di invito al contraddittorio nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione.

L’articolo 4-octies del decreto legge 34/2019 inoltre, ha previsto ulteriori disposizioni di coordinamento che incidono sul medesimo procedimento e che disciplinano rispettivamente: una proroga “automatica” di 120 giorni del termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo, qualora, tra la data di comparizione e quella di decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di notificazione dell’atto impositivo, intercorrano meno di 90 giorni.


Inoltre vi è la possibilità di presentare l’istanza con la quale richiedere all’ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, qualora l’avviso notificato sia stato preceduto da un invito al contraddittorio obbligatorio.




Lo scopo é quello prevenire la fase contenziosa;


Tocca al contribuente partecipare, durante il procedimento avviato alla fase di analisi dei dati e delle informazioni raccolti dall’ufficio nella fase istruttoria.


Pertanto, il confronto anticipato con il contribuente assume un ruolo centrale nell’assicurare la corretta pretesa erariale e, in generale, nello spingere i contribuenti medesimi a incrementare il proprio adempimento spontaneo, così da ridurre, conseguentemente, il tax gap.


In coerenza con tali finalità, gli uffici sono tenuti ad attivare e valorizzare il contraddittorio preventivo.


L’invito è applicabile esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto,


L’introduzione del nuovo istituto richiede una particolare attenzione da parte degli uffici in fase istruttoria al fine di verificare se, per lo specifico procedimento accertativo, sussista l’obbligo di avviare l’iter dell’adesione tramite invito al contraddittorio.



Al riguardo si osserva che l’invito, ancorché obbligatorio, mantiene le “ordinarie” finalità, propedeutiche alla instaurazione del contraddittorio per la definizione dell’accertamento; la nuova disposizione non modifica le finalità dell’istituto dell’accertamento con adesione perseguite sin dalla sua introduzione, né i suoi effetti sia tributari che extra-tributari.


La mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto impositivo:


«qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato»


Salvo i casi di particolare urgenza o di fondato pericolo per la riscossione e quelli di «partecipazione del contribuente prima dell’emissione di un avviso di accertamento»



In questi ultimi casi, l’invalidità dell’avviso di accertamento, emesso senza aver prima proceduto ad invitare il contribuente al contraddittorio obbligatorio, è rimessa quindi alla valutazione del giudice tributario a cui è demandato stabilire, in sede di impugnazione, se l’osservanza di tale obbligo avesse potuto comportare un risultato diverso.

Si tratta della cosiddetta “prova di resistenza”, in ragione della quale il contribuente deve fornire la prova che l’omissione del contraddittorio gli ha impedito di far emergere elementi o circostanze puntuali e non «del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali» che avrebbero potuto indurre l’ufficio, in concreto, a valutare diversamente gli elementi istruttori a sua disposizione

Esclusione dall’applicazione dell’istituto


L’obbligo di avvio del procedimento di adesione su iniziativa dell’ufficio è escluso nei


«casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo»


L’obbligo di notifica dell’invito al contradditorio è, inoltre, escluso negli altri casi di «partecipazione del contribuente prima dell’emissione di un avviso di accertamento»


Obbligo di “motivazione rafforzata

Nel caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento emesso dall’ufficio deve essere specificatamente motivato con riferimento «ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente»


Avviso di accertamento preceduto da invito il procedimento con adesione può essere attivato anche su istanza del contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento, soltanto nel caso in cui quest’ultimo non sia stato preceduto da un invito a comparire per il contraddittorio con l’ufficio previsto dall’articolo. Tali procedure si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020»


Fonte: Circolare 17/E Agenzia delle Entrate del 22 Giugno 2020.






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