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Immagine del redattoreAvv Aldo Lucarelli

Agenzia delle Entrate, l'autotutela ed il saldo e stralcio.

Vediamo cosa è il "saldo e stralcio", e cosa è l' "autotutela", due modi per rispondere anche senza litigare all'Agenzia delle Entrate Riscossione.



Il "Saldo e stralcio" riguarda esclusivamente le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica: quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro; quando alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3. Il Saldo e Stralcio è previsto dalla legge 145/2018 art. 1 co. 184 e 185.


Si tratta esclusivamente dei carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.



Per i carichi derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, l'applicabilità al “Saldo e stralcio” è stata subordinata all'approvazione di un'apposita delibera che ciascuna Cassa ha pubblicato, sul proprio sito internet istituzionale, entro il 16 settembre 2019, dandone altresì comunicazione, all'Agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.



Per usufruire del "Saldo e stralcio", la Legge n. 145/2018 ha previsto la scadenza del 30 aprile 2019 come termine ultimo per presentare la dichiarazione di adesione. Il Decreto Legge n. 34/2019 ("Decreto Crescita"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, ha riaperto i termini per aderire al "Saldo e stralcio", fissando la nuova scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019.


L'agevolazione ha interessato solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione alla "Rottamazione- ter" o al "Saldo e stralcio" già presentate entro il 30 aprile 2019. Nell’ambito dei provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19, il Decreto Fiscale, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021 ha previsto la possibilità di effettuare il versamento delle rate scadute nel 2020 e nel 2021 entro il 14 dicembre 2021.


Per verificare la propria situazione al di là di queste date è necessario recarsi presso gli uffici dell'agenzia delle entrate e richiedere un estratto dettagliato della propria posizione comprensivo delle date di notifica dei provvedimenti. Se il pagamento è avvenuto oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si è perfezionata e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. I soggetti decaduti dal “Saldo e stralcio” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973.


E' possibile procedere anche autonomamente ad una verifica tramite il sito di agenzia delle entrate QUI





La sospensione in auto tutela invece riguarda la possibilità che il privato cittadino scriva di proprio pugno all'Agenzia delle Entrate Riscossione al fine di chiedere la sospensione della riscossione, ove vi sia il sospetto di una intervenuta prescrizione del credito o vi sia un provvedimento deflattivo come una sentenza. (art. 1 co. 538 Legge 228/2012).


In base alla nuova formulazione, ora sarà possibile richiedere la sospensione legale della riscossione esclusivamente nei casi seguenti e non più in base la vecchia clausola aperta, che prevedeva qualsiasi altra causa di inesigibilità de credito.


  • Prescrizione o decadenza, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo.

  • Pagamenti effettuati in date antecedenti il ruolo riconducibili al ruolo in oggetto.

  • Sospensione amministrativa disposta dall'ente creditore

  • Sospensione giudiziale o sentenza di annullamento, al quale il concessionario non ha preso atto.

L'Agenzia delle Entrate invierà comunicazione all'ente creditore ed avrà 220 giorni per rispondere. Tale autotutela deve essere avviata entro 60 giorni dalla ricezione dell'atto/cartella che si intende contestare.



I rimedi su descritti, unitamente alle diverse "rottamazioni" avviate annualmente, costituiscono modi non litigiosi di definire con il fisco, accanto ai tradizionali ricorsi presso la commissione tributaria, mediazione tributaria, e ricorsi dinanzi all'autorità giudiziaria per vizi sostanziali o formali.






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