L'esecuzione forzata da parte del concessionario - Agenzia delle Entrate Riscossione, Soget, Enti preposti o ex Equitalia, inizia una volta ricevuta la "cartella di pagamento".
Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalita' previste dall'articolo 26. di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
L'avviso, ovvero l'intimazione, redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.
Ecco quindi che l'intimazione di pagamento ex art. 50 dpr 602/1973 costituisce una intimazione riassuntiva dei debiti verso la Pubblica Amministrazione, contenente somme a titolo di imposte, tasse e sanzioni che possono essere di diversa natura, IVA, IRPEF, IRAP, Addizionali Regionali, sino a Bolli e multe del codice della strada o di carattere amministrativo.
Il punto dibattuto è quale sia il mezzo per rispondere ad una simile pretesa, che spesso risulta di difficile inquadramento proprio perché al suo interno contiene una moltitudine di "richieste erariali" anche molto differenti tra loro.
Sul punto si registrano due importanti sentenze della Corte di Cassazione a sezioni unite, oltre che una serie di pronunce dei Tribunali Italiani e Commissioni Tributarie.
E' stato quindi da ultimo precisato che quando si contesta il profilo del tributo in relazione ad una norma, la competenza sarà quella Commissione Tributaria Provinciale, quando invece il punto di critica attiene a profili formali, la competenza sarà del Tribunale Ordinario.
Quanto invece è in contestazione la prescrizione del diritto, la competenza sarà della Commissione Tributaria Provinciale, in relazione al quel singolo Tributo, essendo la Commissione chiamata a discernere delle diverse prescrizioni ove vi sia una moltitudine di imposte. Si segnalano diversi casi di ricorsi in appello alle commissioni Tributarie Regionali ove le Provinciali non abbiano differenziato la tipologia di prescrizione. (in sintesi il pensiero della Corte di Cassazione Sez. Un. 8465 del 15 Marzo 2022 e della Cassazione Civile ordinanza n. 2541 del 01 febbraio 2018, in senso difforme Cassazione 14648 del 2017).
Infine il problema della rottamazioni (bis/ter) decadute e delle rateizzazioni. Ove infatti tali contestazioni vadano a "colpire" la somma richiesta dall'amministrazione di pagamento nella intimazione, allora si potrà procedere una opposizione in Tribunale, vertendosi di fatti successivi al sorgere dell'imposta. Trattasi quindi di fatti sopravvenuti non deducibili nell’ambito del processo tributario esempio fattispecie estintive del credito come l’intervenuto pagamento o lo sgravio cd. “rottamazione” delle cartelle di pagamento), che possono certamente essere fatte valere dell’agente della riscossione a procedere all’esecuzione forzata. trovato piena conferma anche nella sentenza della Suprema Corte n. 11900/2019 e Corte di App. Catania ordinanza rg. 5000/19.
Salvo che il Tribunale neghi la propria competenza!
Insomma, la questione è molto articolata, ed andrà valutata caso per caso, oggi a seguito della ripresa delle attività di riscossione assistiamo ad una vasta attività di produzione giurisprudenziale.
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