Ci viene posto frequentemente il quesito:
Cosa fare se ricevo una intimazione di pagamento da Agenzia delle Entrate Riscossione per tributi che ritengo essere prescritti?
Preliminarmente è opportuno evidenziare che il termine di prescrizione varia a seconda del tributo da pagare, così possiamo affermare che i tributi nazionali, IRPEF, IRAP, IVA si prescrivono nel termine di 10 anni, mentre le sanzioni in 5 anni a decorrere dall'ultima notifica.
Il primo passo quindi è individuare il tipo di richiesta della somma se a titolo di tributo di carattere nazionale (tributo) o locale o ancora se riferito ad interessi e sanzioni al fine di individuare il termine di prescrizione;
Il secondo passaggio non meno importante, è quello di individuare l'ultima notifica ricevuta se avvenuta nel termine di prescrizione, cosicché se siamo dinanzi ad una intimazione per pagamento somme a titolo di IRPEF sarà valida l'intimazione contenente una richiesta di pagamento purché vi sia stata una notifica entro il termine di 10 anni.
Il terzo passaggio è quello di verificare l'indirizzo di residenza o di domiciliazione fiscale al fine di controllare l'esattezza della notifica effettuata dall'Ente impositore.
Cosa fare in caso di richieste per tributi che si ritengono prescritti?
Al fine di evitare contenziosi sia di natura Tributaria, (Commissione Tributaria) che civile, è possibile presentare domanda di sospensione all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
La domanda è ammissibile se le somme richieste dall’ente creditore sono state interessate da:
pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.
Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione:
quelli non notificati dall'Agente della riscossione (per esempio avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell’INPS per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori);
i solleciti di pagamento inviati dall’Agente della riscossione mediante posta ordinaria.
Effettuata tale richiesta, entro 60 giorni dalla intimazione e per una volta sola il tutto senza passare per un tribunale, l'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdR) procederà gratuitamente a chiedere la verifica all'ente impositore, di solito Agenzia delle Entrate (AdE)
L'Ente valuta la richiesta e informa il contribuente solo in caso di esito negativo.
Tale procedura potrà essere effettuata anche in caso la somma non sia dovuto a seguito di un provvedimento di sospensione giudiziale o di sentenza di annullamento disposta dal giudice a seguito di ricorso.
Agenzia delle Entrate e somme prescritte
Il consiglio è sempre quello di verificare presso l'Ente impositore, AdE, l'esistenza di pendenze fiscali, con relative date di notifica, tramite la richiesta di un estratto conto/ruolo aggiornato, estratto sulla base del codice fiscale o della partita iva.
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