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Immagine del redattoreStudio Legale Angelini Lucarelli

Agenzia delle Entrate e somme prescritte

Ci viene posto frequentemente il quesito:


Cosa fare se ricevo una intimazione di pagamento da Agenzia delle Entrate Riscossione per tributi che ritengo essere prescritti?

Preliminarmente è opportuno evidenziare che il termine di prescrizione varia a seconda del tributo da pagare, così possiamo affermare che i tributi nazionali, IRPEF, IRAP, IVA si prescrivono nel termine di 10 anni, mentre le sanzioni in 5 anni a decorrere dall'ultima notifica.


Il primo passo quindi è individuare il tipo di richiesta della somma se a titolo di tributo di carattere nazionale (tributo) o locale o ancora se riferito ad interessi e sanzioni al fine di individuare il termine di prescrizione;


Il secondo passaggio non meno importante, è quello di individuare l'ultima notifica ricevuta se avvenuta nel termine di prescrizione, cosicché se siamo dinanzi ad una intimazione per pagamento somme a titolo di IRPEF sarà valida l'intimazione contenente una richiesta di pagamento purché vi sia stata una notifica entro il termine di 10 anni.


Il terzo passaggio è quello di verificare l'indirizzo di residenza o di domiciliazione fiscale al fine di controllare l'esattezza della notifica effettuata dall'Ente impositore.



Agenzia delle Entrate e somme prescritte


Cosa fare in caso di richieste per tributi che si ritengono prescritti?

Al fine di evitare contenziosi sia di natura Tributaria, (Commissione Tributaria) che civile, è possibile presentare domanda di sospensione all'Agenzia delle Entrate Riscossione.


La domanda è ammissibile se le somme richieste dall’ente creditore sono state interessate da:

  • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;

  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

  • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;

  • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;

  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.

Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di sospensione:

  • quelli non notificati dall'Agente della riscossione (per esempio avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell’INPS per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori);

  • i solleciti di pagamento inviati dall’Agente della riscossione mediante posta ordinaria.


Effettuata tale richiesta, entro 60 giorni dalla intimazione e per una volta sola il tutto senza passare per un tribunale, l'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdR) procederà gratuitamente a chiedere la verifica all'ente impositore, di solito Agenzia delle Entrate (AdE)


L'Ente valuta la richiesta e informa il contribuente solo in caso di esito negativo.


Tale procedura potrà essere effettuata anche in caso la somma non sia dovuto a seguito di un provvedimento di sospensione giudiziale o di sentenza di annullamento disposta dal giudice a seguito di ricorso.


Agenzia delle Entrate e somme prescritte

Il consiglio è sempre quello di verificare presso l'Ente impositore, AdE, l'esistenza di pendenze fiscali, con relative date di notifica, tramite la richiesta di un estratto conto/ruolo aggiornato, estratto sulla base del codice fiscale o della partita iva.





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