accedere agli atti concorsuali propri è un diritto sacrosanto, soprattutto per verificare l'iter seguito dalla Pubblica Amministrazione, vediamo cosa è possibile e cosa prevede il diritto di accesso ed i limiti in tema di privacy.
Come si fa ad accedere agli atti è ben noto, quello che è meno noto sono i rimedi in caso di diniego, e quali sono i diritti di accesso per quegli atti e documenti che non riguardano un diritto diretto bensì come conseguenza delle altre pozioni.
Abbiamo già parlato in altre occasioni dell'importanza dell'accesso agli atti concorsuali per i candidati che non abbiano superato le prove, in questa sede ci occupiamo di un discorso differente, ovvero l'accesso agli atti degli altri candidati, ove ad esempio siamo interessati a conoscere se la procedura del concorrente, ad esempio candidato al concorso farmacie e domani prossimo vicino di casa, che aprirà una nuova sede di farmacia, sia rispettosa dei parametri di legge.
accesso agli atti del nuovo farmacista vincitore di concorso, privacy, quando è possibile?
Ecco quindi che viene in soccorso la normativa in particolare, l'accesso agli atti, ma attenzione a non cadere nel tranello dell'accesso agli atti “indistinto” quindi un accesso non qualificato o che non individui gli atti che si richiedono.
La Pubblica Amministrazione diligentemente risponderà anche ad “accessi agli atti” non qualificati ma sarà molto semplice per l'eventuale avversario opporsi alla richiesta, e quindi negare l'accesso.
L'accesso gli atti potrà quindi essere operato nella forma della legge 241 del 1990 al fine di ottenere atti e documenti che riguardano l'interessato direttamente, stiamo quindi parlando degli atti propri del concorso e degli atti direttamente afferenti la propria posizione, oppure accesso agli atti civico, quello avanzato ai sensi del d.lgs 33 del 2013 riguardante tutti gli atti della pubblica amministrazione soggetti a pubblicazione o altri atti nella propria veste “civica” quindi con funzione di controllo e apprendimento del corretto iter procedurale.
E' solo il caso di precisare che
«L’accesso civico generalizzato si delinea come […] autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3)».
La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, infatti, che
«Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).
Ecco quindi che si potrà avere un accesso civico, e non piu' semplicemente agli atti, per conoscere gli atti delle procedure concorsuali, o gli atti degli iter amministrativi, ove cioì tuttavia non sia motivatamente denegato dopo istruttoria dell'Ente, che attenzione, dovrà sentire il contro-interessato- avversario.
In caso di diniego infatti sarà possibile rivolgersi al TAR o piu' semplicemente al difensore civico al fine di chiedere un riesame del diniego o della mancata risposta.
La conoscenza degli atti amministrativi è infatti il primo passo per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, nonché l'unico modo per poter valutare l'avvio di una pratica legale.
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Diritto Farmaceutico
Avv Aldo Lucarelli
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