L'abitabilità e l'accatastamento dell'immobile non escludono l'abuso edilizio
che anzi sarà contestato dall'ufficio tecnico a carico del proprietario dell'immobile indipendentemente dal fatto che ne sia questi il reale autore. E' quanto si ricava dalla recente giurisprudenza in tema di difformità ed abusi edilizi.
Ed infatti come evidenziato dal Tar Lazio ai fini della conformità urbanistica ed edilizia di un immobile, le risultanze catastali ed il certificato di abitabilità sono privi di rilievo dovendosi avere considerazione, al riguardo, esclusivamente per la verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto ed il progetto presente presso gli archivi comunali, coerentemente del reso con il consolidato indirizzo pretorio sul punto (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 177 del 21.1.2015:
“L’accatastamento rappresenta una classificazione di ordine tributario,
che fa stato a quegli specifici fini, senza assurgere a strumento idoneo (al di là di un mero valore indiziario) per evidenziare la reale destinazione d’uso di singole porzioni immobiliari e della relativa regolarità urbanistico edilizia”; ed inoltre, Cons. St., sez. VI, n. 8811 del 17.10.2022:
Il rilascio del certificato di abitabilità
previsto dall'art. 221 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, presuppone l'accertamento dell'inesistenza di cause di insalubrità dell'edificio senza alcun collegamento col conseguimento di fini di carattere edilizio-urbanistico; pertanto, il rilascio di tale certificato non incide sul potere di reprimere gli abusi edilizi eventualmente commessi nella realizzazione del fabbricato dichiarato abitabile”.
Abitabilità e Accatastamento non escludono l'abuso edilizio
Quanto sopra vale anche al fine di disattendere la necessità di una istruttoria in sede di procedimento amministrativo.
Ma chi è il responsabile? l'autore del manufatto o il proprieario incolpevole ed ignaro?
Per quanto concerne, invece, l’estraneità dall’abuso commesso, anch’essa non dispiega alcuna incidenza in ordine alla legittimità del divieto di apportare modificazioni allo stato dell’immobile impartito con il provvedimento avversato, essendo noto che, in materia di abusi edilizi, i provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio/demolitorio riferiti ad opere abusive hanno carattere reale e costituiscono illeciti permanenti,
non essendo previsto l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione,
con la conseguenza che la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile,
applicandosi gli stessi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione,
ma si trovi al momento dell'irrogazione in un rapporto con la res, come la sua materiale disponibilità, tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato (cfr., ex pluribus, T.A.R. Sicilia – Catania, sez. II, n. 2467 del 5.8.2023 e Tar Roma 17270/23).
Avv. Aldo Lucarelli
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