Nelle Società di persone, il Socio meno attivo che decida ad un certo punto della vita sociale di uscire dalla società tramite il recesso, puo' essere ritenuto responsabile in caso di fallimento?
E' il caso che delle società SNC ove a fronte di una amministrazione disgiunta, uno dei soci sia meno attivo e lasci l'effettiva gestione economica dell'impresa all'altro socio, che potrebbe essere realmente il solo responsabile del dissesto.
La risposta va contro corrente, infatti nelle società di persone ANCHE il socio meno attivo, che abbia i poteri gestori si troverà nei guai.
Al di là dell'esercizio disgiunto dei poteri gestori, gravano, infatti, indistintamente, su tutti i soci-amministratori obblighi di vigilanza - direttamente discendenti dalla posizione di garanzia delineata dagli artt. 2260 e 2267 cod. civ. -
che impongono loro di controllare di continuo l'andamento della gestione ed intervenire per evitare che condotte pericolose per la prosecuzione dell'attività sociale e per gli interessi dei creditori possano essere poste in essere.
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